IL SOCIO-LAVORATORE LICENZIATO ED ESCLUSO DALLA COMPAGINE SOCIALE SENZA UNA PREVENTIVA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE ESSERE REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO

Trib. Milano, sent. publ. 9 novembre 2020 n. 1638.2020, est. Colosimo, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini) c. YY

Socio-lavoratore – esclusione dalla compagine sociale – licenziamento – mancanza contestazione disciplinare – conseguenze – reintegrazione – art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 – ripristino rapporto associativo – competenza funzionale – Giudice del Lavoro

Qualora la comunicazione di esclusione risulti fondata solo su un motivo afferente al rapporto di lavoro, non soltanto deve affermarsi la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, ma deve parimenti trovare applicazione la tutela reintegratoria in conseguenza dell’annullamento di quell’unico atto connotato da un duplice effetto giuridico (licenziamento ed esclusione).

Dal vizio genetico del procedimento disciplinare consegue il diritto del socio-lavoratore di vedersi riconosciuta l’invocata tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 (in uno con il presupposto ripristino del rapporto associativo) e ciò in quanto, in ragione dell’unicità del motivo sotteso alla sua esclusione dalla compagine sociale, l’illegittimità del licenziamento determina inevitabilmente l’illegittimità dell’estromissione.


ALL’IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DA SOCIO DI COOPERATIVA SI APPLICA LA SOSPENSIONE FERIALE

Trib. Milano, sent. del 6 aprile 2017 n. 9517, est. Riccardo Atanasio, XX (avv. Livio Neri, Alberto Guariso e Daniele Bergonzi) c. XY.

impugnazione giudiziale delibera di esclusione da socio di cooperativa – termine di decadenza – applicazione sospensione feriale – sussiste licenziamento per superamento del periodo di comporto – giudizio disciplinato dal rito del lavoro – irrilevanza

La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di decadenza previsto per l’impugnazione giudiziale della delibera di esclusione da socio di società cooperativa, a nulla rilevando che, per ragioni di connessione, la relativa domanda sia stata formulata in un giudizio regolato dal rito del lavoro, poiché l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.

socio-lavoratore di cooperativa – superamento del periodo di comporto – causa di risoluzione del rapporto sociale – non sussiste –

Il superamento del periodo di comporto non costituisce una legittima causa di risoluzione del rapporto sociale del socio-lavoratore di società cooperativa.

licenziamento per superamento del periodo di comporto – lavoratore portatore di handicap – discriminazione indiretta – nullità del licenziamento

La norma contrattuale la quale limita a 180 giorni di assenza l’avvenuto superamento del periodo di comporto non può trovare applicazione nei confronti del lavoratore disabile, la cui patologia sia stata causa di assenze ripetute, in quanto sarebbe causa di una discriminazione indiretta: pur essendo una disposizione di per sé neutra essa pone il portatore di handicap in una condizione di particolare svantaggio rispetto agli altri lavoratori.


IL SOCIO LAVORATORE INGIUSTAMENTE LICENZIATO HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

Le ordinanze di seguito riportate sono andate in decisione poco dopo la sentenza delle sezioni unite 27436/17 del 20.11.17 e sono quindi di particolare importanza perché rappresentano la prima applicazione dei principi fissati in quella sentenza.

Entrambe concordano nel ritenere che la comminazione della sola esclusione dalla compagine sociale (peraltro tempestivamente impugnata) non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme proprie del rapporto di lavoro e delle regole procedurali per esso previste.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 22.12.17, est. La Penta, X (avv.ti Guariso, Neri e Traina) c. SBS service coop a.r.l.

L’ordinanza, ritenendo fondato il licenziamento nel merito, ha applicato le sanzioni di cui all’art. 18, comma 6 SL per violazione dell’art. 7 SL (la delibera di esclusione era stata infatti adottata senza previa contestazione dell’illecito disciplinare) senza adottare alcuna decisione in ordine alla esclusione.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 2.11.18, est. Azzolini, Y (avv.ti Guariso, Neri e Traina) c. Cooperativa Bergamasca soc. coop.

Questa seconda ordinanza ha ritenuto invece del tutto insussistenti i fatti contestati, ha annullato la delibera di esclusione  e applicato la sanzione reintegratoria  di cui all’art. 18, comma 4 SL, ritenendo che l’accenno contenuto nella citata sentenza 27436/17 in favore della applicazione   del solo “diritto comune” non faccia parte del decisum della Corte e non sia pertanto vincolante per il giudice di merito.

Trib. Bergamo, sentenza del 7.6.2018 (est. Bertoncini), X + 2 (avv.ti Guariso, Neri e Traina) c. SBS Service soc. coop.

Questa terza ordinanza, pur ritenendo fondato nel merito il licenziamento, a causa del “radicale difetto di contestazione” da parte della società ha applicato la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/15.

Non ha però condannato la società alla reintegrazione dei lavoratori a causa dell’accertata legittimità della delibera di esclusione.


L’ORDINE DI REINTEGRA IMPONE IL RICOLLOCAMENTO PRESSO IL POSTO DI LAVORO IN PRECEDENZA RICOPERTO

Trib. di Milano, Sent. del 1° marzo 2017 n. 5793, est. Lombardi, X (avv. Guariso) c. Y

L’ordine di reintegra, cui deve ritenersi equiparabile la riammissione in servizio del lavoratore a seguito della revoca di un precedente licenziamento, comportando il ripristino reale e automatico della situazione giuridica precedente rispetto all’atto risolutorio caducato, implica e impone la ricollocazione dell’interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all’art. 2103 cod. civ. (Corte appello L’Aquila, sez. lav., 12/02/2016, n. 150).

 

L’impugnativa della delibera di esclusione da socio, passibile di cognizione giudiziale nella medesima sede della impugnativa di licenziamento, secondo le formalità di cui all’art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012, in quanto questione fondata sui medesimi fatti costitutivi, introduce la possibilità di astratta applicazione dell’art. 18 l. 300/1970, attraverso la rimozione del limite legale previsto dall’art. 2 della l. 142/2001. L’art. 2 citato, infatti, esclude l’applicazione dell’art. 18 nelle circostanze in cui il provvedimento di esclusione non venga rimosso, con conseguente applicazione della tutela quando, incontestato il requisito dimensionale, sia stato previamente rimosso o sia possibile la contestuale (e pregiudiziale) rimozione della delibera di esclusione.


Tribunale di Bergamo, sent. 2 marzo 2017 n. 1235, est. Bertoncini, AA +1 (avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna) c. Lavorin soc. coop.

Con sentenza del 2 marzo 2017 il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento comminato ai dipendenti di una cooperativa per cessazione dell’appalto, in assenza delle formalità previste dalla procedura per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4 e 24 l. 223/91, pur ricorrendone i presupposti.

Il Giudice ha ricordato che la Cassazione ha espressamente precisato che “in base alle disposizioni contenute nell’art. 8 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236), anche ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro si estendono la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, la disciplina della procedura per la dichiarazione di mobilità e quella per la riduzione del personale, previste rispettivamente dagli artt. 1, 4 e 24 della legge n. 223 del 1991” (v. cass. civ. 15510/05)”.

Ha pertanto disposto che, “ricorrendo una violazione della procedura, di fatto mai attivata, il regime applicabile sarà quello di cui al terzo periodo del settimo comma dell’articolo 18 l. 300/70, come modificato dalla l. 92/12, che richiama la tutela meramente indennitaria di cui al quinto comma dell’art. 18 l. 300/70” con conseguente condanna della cooperativa convenuta al pagamento di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascun lavoratore.


Corte d’Appello di Milano, pres. Picciau est. Capelli, M e altri (avv. Neri e Tagliabue) c. C. (avv. Magnani e Fortunat)

Socio lavoratore – estromissione dalla cooperativa e conseguente licenziamento per ragioni disciplinari inerenti il rapporto di lavoro – art. 7 SL – applicabilità – mancato rispetto della procedura – conseguenze – art. 18 SL – applicabilità – Socio lavoratore –licenziamento disciplinare – presenza a un presidio sindacale senza atti di forza nei confronti di colleghi – comportamento disciplinarmente rilevante – insussistenza – conseguenze – reintegrazione


Tribunale di Milano, 21 maggio 2015, est. Di Leo (ord.), T e altro (avv.ti Guariso e Neri) c. Società Cooperativa Sistema lavoro e Servizi Soci

Tribunale di Milano, 14 luglio 2014, est. Lombardi, xxx (avv.ti Taglabue e Neri) c. xxx

Corte d’Appello di Milano, 16 aprile 2013, est. Pattumelli, G. Rosa Soc. Cooperativa c. S. (avv. Guariso)

Condividi!
Maggio 2024
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031